Palermo · SIC
Affitti brevi a Palermo: CIN e tassa di soggiorno
CIN (Codice Identificativo Nazionale)
Per le unità immobiliari destinate a locazione breve o turistica è obbligatorio il Codice Identificativo Nazionale (CIN), introdotto dal D.L. 145/2023, art. 13-ter. Il codice si ottiene attraverso la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo.
Una volta ottenuto, il CIN deve essere:
- esposto all'esterno dell'immobile;
- indicato in ogni annuncio di locazione, su qualsiasi canale pubblicato.
Per host del comune di Palermo che gestiscono locazioni brevi o turistiche, questo adempimento è obbligatorio e va verificato prima della pubblicazione di qualsiasi annuncio.
Comunicazione degli ospiti alla Questura (Alloggiati Web)
Chi dà alloggio è tenuto a comunicare le generalità degli ospiti alla Questura competente tramite il portale Alloggiati Web, secondo quanto previsto dall'art. 109 del TULPS.
Le tempistiche previste sono:
- entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite, nel caso generale;
- entro 6 ore dall'arrivo, se il soggiorno non supera le 24 ore.
La registrazione avviene esclusivamente attraverso il portale ufficiale Alloggiati Web, gestito dalla Polizia di Stato.
Imposta di soggiorno a Palermo
Gli host che operano nel comune di Palermo sono generalmente tenuti all'applicazione dell'imposta di soggiorno sugli ospiti, secondo il regolamento comunale vigente. CasaZen non dispone al momento di una tariffa verificata per il comune di Palermo, pertanto non è possibile indicare in questa sede importi, modalità di riscossione o eventuali esenzioni.
Si raccomanda di consultare direttamente il sito ufficiale del Comune di Palermo per conoscere l'importo aggiornato, le modalità di versamento e gli eventuali obblighi di comunicazione periodica legati all'imposta di soggiorno.
Fonti ufficiali
Questa pagina si basa esclusivamente sulle seguenti fonti ufficiali. Le norme e le procedure possono essere soggette a modifiche: si invita a verificare sempre le informazioni aggiornate direttamente alla fonte.
- D.L. 145/2023, art. 13-ter (Normattiva)
- Banca Dati delle Strutture Ricettive (Ministero del Turismo)
- Portale Alloggiati Web (Polizia di Stato)
- Art. 109 TULPS
Questa guida ha finalità puramente informativa e non costituisce consulenza legale o fiscale personalizzata. Per valutazioni specifiche sulla propria situazione si consiglia di rivolgersi a un professionista qualificato e di fare riferimento esclusivamente alle fonti ufficiali indicate.